Leggi e Burocrazia

Tassa di possesso in lombardia: iscrizione A.S.I. obbligatoria

In merito alla richiesta di un tesserato, il Servizio Assistenza Contenzioso ACI – Regione Lombardia ha risposto in questi termini:

“Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico. Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso speciale, professionale, vale a dire quelli utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. È pertanto ritenuto veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d’imposta previste dalla legge. Sono altresì esclusi dall’agevolazione i veicoli ultraventennali di proprietà di enti pubblici in quanto non destinati ad uso di persona fisica proprietaria dei medesimi veicoli. Tuttavia, tutti i veicoli iscritti all’ASI sono esenti da qualsiasi tipologia di pagamento indipendentemente dalla categoria (esclusi i rimorchi) e dall’appartenenza (anche società), unica condizione richiesta è il rinnovo dell’iscrizione nominativa del proprietario e pertanto, per rendere possibile la definizione degli accertamenti, trasmettere via fax (al numero 800-106-343) o per posta utilizzando la busta preindirizzata e non preaffrancata unitamente al modulo ‘Comunicazione del contribuente’ e copia del documento di identità, l’iscrizione ASI, copia della carta di circolazione ed il rinnovo dell’iscrizione nominativa del proprietario”.

Problemi con la Revisione Auto

Quando le auto d’epoca non sono inserite nel cervellone delle officine autorizzate private, come fare? Bisogna recarsi presso la

Motorizzazione civile di Milano
via Cilea 119
Milano
Tel. 02.353791

Sportello 46 – Ministero dei Trasporti Terrestri
lunedì e mercoledì
dalle 8.45 alle 12.00

Vi verrà consegnato un modulo da compilare e firmare da parte del proprietario dell’autovettura. I documenti da allegare sono:

– libretto di circolazione
– carta d’identità
– codice fiscale
– certificato di proprietà (C.D.P.) o foglio complementare

Entro un paio di giorni la pratica verrà evase e si potrà effettuare la revisione senza problemi.

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Nuove normative per gas di scarico

Le nuove normative per i veicoli immatricolati prima del 1/01/1960 prevedono lo svolgimento della revisione presso i Centri della Motorizzazione Civile. Una puntualizzazione e un suggerimento in merito alle prove dei gas di scarico per i veicoli immatricolati dopo tale data: La recente normativa, prevede che le auto e moto d’epoca durante la seduta della revisione biennale, siano esentate da tale prova. Qualora questa venisse svolta presso un centro privato convenzionato, molto probabilmente il software della linea revisioni, non permetterebbe l’avanzamento alla prova successiva se non prima essersi sottoposti al controllo dei gas di scarico.
Poiché tale vincolo dipende solo ed esclusivamente dal software della linea stessa, suggeriamo comunque di sottoporre le Vostre auto e/o moto al fine di produrre un inquinamento ambientale quanto più basso possibile, nell’interesse dell’ambiente, oltre che del nostro portafoglio. Ricordiamo che una carburazione ben fatta, riduce la produzione delle sostanze inquinanti oltre a garantire prestazioni e consumi sempre ottimali.
Coloro che non volessero sottoporsi a tale prova, potrebbero effettuare la revisione presso gli uffici della motorizzazione civile e loro distaccamenti.
L’ indirizzo della sede di Milano è Via Cilea N°119 20151 Milano Tel. 02 353791 Fax. 02 35379357

Questo il link del sito internet
http://www.dgtnordovest.it/cmsms/index.php?page=sedeumcmi

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A proposito di cinture

Con l’entrata in vigore della ” Patente a Punti”, che prevede la sottrazione di 5 punti per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco alcune precisazioni circa l’istallazione delle stesse sui veicoli iscritti all’ASI: se il veicolo è predisposto in origine dei punti di attacco per le cinture di sicurezza, le stesse dovranno obbligatoriamente essere installate ed utilizzate, in caso contrario no.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la Circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000, precisa che “… l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti d’attacco”.

Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l’art. 172 del codice della strada al comma 5, prevede che “i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purchè siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni”.

Fari accesi di giorno: deroga per i veicoli storici

Il Parlamento ha approvato, alla fine del luglio scorso, la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.

Questo il testo ufficiale:

“Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro…”
(legge 1 agosto 2003, n° 214)

Chiarimento GPL e ASI

Torniamo brevemente sulla questione ASI e auto a GPL, di cui abbiamo parlato nella rubrica della posta del numero scorso, per precisare che relativamente all’Attestato di storicità (altrimenti chiamato impropriamente “iscrizione”) la presenza di un impianto di alimentazione alternativa è ininfluente.Viceversa, in funzione del Certificato d’Identità, l’atteggiamento della Commissione Tecnica Nazionale è variato più volte: fino a poco tempo fa tale presenza rendeva la vettura praticamente non certificabile dal momento che le bombole di metano o il serbatoio del GPL devono comunque essere cambiati periodicamente e quindi ciò interromperebbe la storicizzazione (I fatidici venti anni). Da pochissimo è invece intervenuta una decisione (ancora ufficiosa) in base alla quale farebbe fede la data di cambio di alimentazione sulla carta di circolazione (sempre vecchia di almeno vent’anni). Per quanto riguarda il “periodo d’uso”, la Commissione stabilisce che esso sia da considerare in dieci anni dalla prima immatricolazione e almeno venti anni complessivi (questo per quanto riguarda l’ottenimento del Certificato d’Identità e quindi della fatidica “Targa oro”), Ciò, fatte salve altre considerazioni particolari.

Tassa di circolazione nelle ragioni

Benefici fiscali bollo di circolazione regione Lombardia

Link Regione Lombardia per bollo